La transazione fiscale: uno strumento in più per risolvere la crisi d’azienda

Di seguito l'articolo scritto per la newsletter del Consorzio Camerale per il credito e la finanza sul tema della transazione fiscale quale ulteriore strumento per risolvere la crisi d’azienda.
Articoli | 01 Maggio 2017
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Il 2017 si è aperto con una importante novità per chi decide di risolvere il proprio stato di crisi attraverso il ricorso all’Istituto della Transazione fiscale con il novellato art.182-ter: la possibilità di proporre lo stralcio anche per i debiti IVA e le ritenute.

Fino allo scorso anno, l’IVA e le ritenute potevano essere oggetto solamente di dilazione a 10 anni. La novità permetterà di ampliare l’utilizzo del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, favorendo la risoluzione della crisi attraverso la continuità aziendale.

La Legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge n. 232/2016), tra gli altri, ha modificato l’articolo 182-ter della Legge Fallimentare in tema di transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. E’ stata quindi ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse, recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 7 aprile 2016, C-546/14.

Il citato articolo consente alle imprese che si trovano in stato di crisi di presentare, unitamente ad un piano di concordato preventivo ex art. 160 L.F. o di un piano di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L.F, una proposta indirizzata all’amministrazione finanziaria con la quale richiedere un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. La nuova disciplina ha esteso la possibilità di falcidia anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA e le ritenute fiscali operate e non versate, nonché ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

La proposta dovrà prevedere una soddisfazione del debito in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (la prospettazione di realizzo deve essere confermata dalla relazione di un esperto indipendente avente i requisiti previsti all’art. 67 comma 3 lettera d L.F.).

La restante quota di debito IVA dovrà essere degradata al chirografo in una classe apposita. Non è necessario il consenso dell’amministrazione finanziaria nel caso di raggiunta maggioranza dei crediti ammessi al voto (si tratta della maggioranza del debito avente natura chirografaria nel caso di un piano di concordato preventivo).

Il legislatore ha dimostrato di sapere ben interpretare le esigenze private e pubbliche di questo particolare momento storico di grande crisi. Se infatti, da una parte, molti processi di risanamento aziendale trovavano il loro ostacolo più grande proprio nell’impossibilità di falcidiare il debito verso il Fisco, dall’altra l’impossibilità di risanamento delle aziende metteva in crisi le casse dell’amministrazione pubblica.

La novità legislativa è quindi riuscita ad ottemperare alle esigenze di entrambi gli interessi economici: da una parte ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti nonché sulla loro possibilità di successo; dall’altra, ha dato una soluzione all’esigenza dell’amministrazione pubblica di incassare importi certi, seppur in maniera ridotta, in una tempistica relativamente breve.

La lungimiranza del legislatore dovrà accompagnarsi a sistemi di controllo volti ad evitare atteggiamenti opportunistici; la possibilità di stralciare il debito erariale – previdenziale potrà avallare nei soggetti in crisi la tendenza ad ometterne strategicamente il pagamento al fine di finanziarsi tramite la mancata corresponsione di questi debiti, sfruttando la periodicità del loro versamento.

Sarà opportuno, quindi, prevedere sistemi di vigilanza da parte dei professionisti che accompagnano la vita aziendale (sindaci, società di revisione, commercialisti in primis) affinché possano emergere anticipatamente i segnali di una potenziale crisi per indurre ad una anticipata gestione della stessa.

Alcuni interventi sono già stati posti in atto da parte dello Stato: la trasmissione telematica semestrale dei dati delle fatture ricevute ed emesse, corredata dei dati delle liquidazioni mensili o trimestrali, è uno strumento messo in atto con la finalità di un maggior controllo; va però precisato che l’effetto, per le aziende virtuose, è il conseguente aumento del numero e della complessità degli adempimenti imposti.

Come per tutte le novità legislative e soprattutto per quelle che implicano un’attività della pubblica amministrazione, occorrerà del tempo per rilevare l’effettiva incidenza sul risanamento delle aziende. Per il momento, né l’Agenzia delle Entrate né l’Inps hanno diffuso al proprio interno circolari in merito alla posizione da assumere nei confronti di proposte di falcidia. Al contrario, la circolare INPS attualmente in vigore non permette di accettare proposte che comportino uno stralcio dei contributi INPS ma solo dilazioni di pagamento e riduzione di interessi e sanzioni.

Inoltre, si riscontra una mancanza di coordinamento tra gli enti diversi (Agenzia delle Entrate, INPS e Inail): ogni ente al suo interno ha emanato circolari diverse e ha iter diversi per le decisioni. In aggiunta, in alcuni casi si assiste anche ad una mancanza di coordinamento all’interno dello stesso ente soprattutto ove diffuso sul territorio in diverse regioni o tra l’ufficio provinciale e quello regionale. Anche dal punto di vista delle tempistiche, se la legge è chiara sulla tempestività che la transazione fiscale dovrebbe avere, nella realtà si assiste a tempi di risposta molto più lunghi di quelli stabiliti per legge. Al fine di superare tale problema, si sta pensando di introdurre la regola del silenzio assenso.

Pertanto, al momento i piani con stralci di IVA, INPS e ritenute che potranno essere proposti probabilmente dovranno considerare l’assenza di voto (e quindi un voto negativo) delle istituzioni pubbliche. Trattandosi pur sempre di decisioni della Res Publica che vanno ad incidere sulla vita reale delle aziende, si auspica un’apertura delle istituzioni in linea con la lungimiranza del legislatore.

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