Il ruolo del Collegio Sindacale: doveri e opportunità nella crisi di impresa

Di seguito l'articolo scritto per la newsletter del Consorzio Camerale per il credito e la finanza sul ruolo del Collegio Sindacale nella crisi di impresa.
Articoli | 01 Marzo 2018
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Il Collegio Sindacale, soprattutto nella piccola-media azienda italiana, riveste un ruolo che va al di là dei precisi compiti che gli sono assegnati dalla Legge in quanto è spesso l’organo che si fa promotore, attraverso la diplomazia e la persuasione, del cambiamento culturale dell’impresa per i temi relativi all’evoluzione dei sistemi di controllo volti alla prevenzione dei rischi, alla costituzione in azienda di adeguati assetti organizzativi, alla sensibilizzazione ai segnali di allerta per la prevenzione della crisi.

In sostanza, se il ruolo è ben esercitato, il Collegio Sindacale può diventare il punto di partenza per una buona governance e di conseguenza per il monitoraggio della continuità aziendale.

Volendo attenersi ai dettami della Legge, i doveri del Collegio Sindacale sono indicati in modo preciso all’art. 2403 del Codice Civile per tutte le società non quotate mentre per le quotate la disciplina è dettata dall’art.149 del TUF (D.lgs 58/98).

I compiti si riassumono nell’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per le società quotate, si aggiungono i controlli sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate.

La prevenzione della crisi di impresa trova quindi immediato impulso proprio a partire dai doveri cui il Collegio Sindacale deve attenersi, doveri che si trasformano nell’opportunità di contribuire al mantenimento della continuità aziendale e alla prevenzione della crisi di impresa.

Nella fase che precede la crisi di impresa, l’attività di impulso del Collegio si concretizza nella verifica dell’esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con competenza adeguata a svolgere le funzioni assegnategli, nella verifica dell’esistenza di direttive e di procedure aziendali nonché del loro conseguente rispetto, nella verifica del fatto che gli amministratori esercitino con continuità la direzione dell’azienda; in poche parole, nella verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e dell’assetto amministrativo e contabile.

Non c’è quindi bisogno di scomodare la riforma della Legge Fallimentare e le sue presunte novità  per ricondurre ai doveri del Collegio Sindacale il compito della tempestiva rilevazione della crisi e dell’eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale.

Passando invece alle situazioni in cui la società si trova in stato di crisi, spesso non risultano chiari i comportamenti che devono essere adottati dal Collegio Sindacale.

Aiutano in questo senso i  Principi  di comportamento del Collegio Sindacale emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in vigore dal 30 settembre 2015, che alla Norma 11 dedicano ampio spazio all’attività del Collegio Sindacale nella crisi di impresa.

La citata Norma 11 individua nella possibilità di interloquire con il soggetto incaricato della revisione contabile e nella possibilità di rivolgere specifici chiarimenti all’organo amministrativo gli strumenti in possesso del Collegio per identificare i segnali che facciano emergere dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento. E’ di tutta evidenza che l’organo incaricato della revisione legale può rappresentare un importante interlocutore per l’individuazione di indicatori della crisi in quanto tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Inoltre, è nei doveri del Collegio Sindacale convocare l’assemblea ai sensi dell’art.2406 del Codice Civile affinchè questa chieda agli amministratori di adottare i provvedimenti per superare la crisi, per eventualmente deliberare la revoca degli amministratori nonché provvedere ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482 ter del Codice Civile, sino ad esercitare il potere di denuncia al Tribunale ai sensi dell’art.2409 del Codice Civile.

Nella situazione in cui l’organo amministrativo abbia preso provvedimenti risolvendo il proprio stato di crisi attraverso il ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’attuale normativa fallimentare, il Collegio Sindacale non cessa la propria attività poiché, contrariamente a quanto spesso si crede, il controllo del Tribunale non sostituisce quello del Collegio.

Esistono attività specifiche che il Collegio Sindacale deve svolgere in relazione ai diversi strumenti di risoluzione della crisi. Anche in questo caso ci si può rivolgere alla già citata Norma 11 dei Principi di Comportamento.

Ad esempio, nell’ipotesi di Piani di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d, LF e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, LF, il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sul possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza da parte dei professionisti coinvolti nonché sulla corretta esecuzione del piano o dell’accordo da parte degli amministratori.

Il Collegio mantiene un ruolo attivo anche nei concordati con riserva ex art. 161, comma 6 L.F. e nei concordati preventivi, continuando a vigilare ai sensi art. 2403 c.c. nonché vigilando sulla completezza della documentazione che accompagna la domanda e sulla concreta possibilità di accedere a tale istituto.

Nell’ambito dei concordati con continuità ai sensi dell’art.186-bis LF, il Collegio ha il compito di vigilare affinchè la relazione del professionista ai sensi dell’art. 161 LF attesti che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Nella sostanza, il Collegio Sindacale, con la sua presenza, accompagna responsabilmente l’azienda in tutte le sue fasi di vita, dalla crescita al rilancio, adempiendo ai propri doveri di vigilanza con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e, al di fuori dei dettami di legge, con la diplomazia e la persuasione volti ad indurre l’azienda ad affrontare un sano processo di cambiamento e di adeguamento alle richieste dei vari portatori di interesse.

I precisi doveri del Collegio, la chiarezza delle regole di comportamento nonché le stringenti responsabilità in caso di inosservanza del dovere di vigilanza basterebbero da sole a convincere dell’inutilità di quei meccanismi premiali al momento presenti nei Decreti legislativi per la riforma della Legge Fallimentare a favore dei sindaci che denunceranno gli stati di crisi; premi grazie ai quali non ricorrerebbe la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla segnalazione.

Si vorrebbe poter credere che simili eccezionali misure di depenalizzazione non siano affatto necessarie in presenza di norme chiare in merito all’assunzione e allo svolgimento di un ruolo che deve essere svolto sia tramite l’esercizio di competenze tecniche sia attraverso strumenti di persuasione e di diplomazia. Un ruolo complesso e di importante supporto all’attività di gestione esercitata dagli amministratori.

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