I principi generali della nuova Legge Fallimentare

Di seguito l'articolo scritto per la newsletter del Consorzio Camerale per il credito e la finanza sui principi generali della nuova Legge Fallimentare.
Articoli | 01 Ottobre 2017
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L’11 ottobre 2017 la riforma della Legge Fallimentare ha ricevuto la definitiva approvazione da parte del Senato. Il Governo avrà tempo 12 mesi per attuare il disegno di legge ma tra gli addetti ai lavori si dice che la nuova legge entrerà in vigore entro la fine di questo anno, giusto il tempo per studiare le importanti novità.

 

C’è chi parla di rivoluzione copernicana e chi già ha sollevato critiche; come sempre, sarà il tempo a dare ragione all’una o all’altra parte.

 

Quel che è certo è che si tratterà di una riforma corposa che anticipa i tratti salienti dei provvedimenti che la Commissione europea ha inserito nella direttiva n. 2016/0359.

Unica esclusa è la disciplina dell’amministrazione delle grandi imprese in crisi che mantiene il proprio carattere di isolata straordinarietà.

 

Il filo rosso della legge delega passa attraverso 15 articoli tra loro legati da precise esigenze quali quelle di restituire organicità alla disciplina fallimentare, di incidere sulla celerità degli interventi volti a risanare le imprese e di promuovere l’emersione anticipata della crisi.

 

I Principi Generali esposti all’articolo 2 riassumono in diversi punti e sottopunti lo spirito guida della riforma, specificatamente declinato nei successivi 15 articoli del disegno di legge.

 

I Principi esordiscono con una rivoluzione concettuale e formale di notevole impatto sociale: non si parlerà più di “fallimento” ma di “liquidazione giudiziale”, viene distinto il concetto di “stato di crisi” rispetto a quello di “insolvenza”, viene eliminata l’ipotesi della dichiarazione di fallimento di ufficio. E così con poche e chiare parole, si cancellano le ombre che storicamente hanno spaventato e fatto vergognare gli imprenditori, si risolvono i dubbi dei giuristi, si tolgono gli automatismi a favore di un maggior dialogo.

 

Si prosegue al punto due con il principio ispiratore della riforma nell’esigenza di riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, armonizzando le modifiche parziali che si sono susseguite dal 2006 ad oggi.

 

E’ quindi stata espressa la volontà del legislatore di adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, con la specifica indicazione degli interessati alla norma: si tratta di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

 

Il tema dell’unicità è ulteriormente ripreso attraverso l’indicazione di uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

 

E ancora il legislatore indica un processo di armonizzazione tra le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea del 3 maggio 1996 e nelle sue successive ratifiche.

 

Lo spirito guida è quello del mantenimento dei posti di lavoro e della sopravvivenza aziendale; viene esplicitamente previsto di dare priorità, rispetto alla soluzione della liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), di trattazione alle proposte che comportino

il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore. Trattandosi di situazioni di crisi, ogni proposta di risoluzione dovrà essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori  attraverso una specifica valutazione di convenienza.

 

E’ previsto che la celere emersione dello stato di crisi passi per il tramite di soggetti  interni ed esterni all’azienda.

Avranno legittimazione (e dovere) ad agire i soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa (i componenti del collegio sindacale in primis), ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.

 

Tra i soggetti esterni, la riforma prevede l’istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un organismo di composizione della crisi deputato a facilitare la risoluzione anticipata del dissesto, cui dovranno rivolgersi i creditori pubblici qualificati quali l’Agenzia delle entrate e l’Inps in caso di rilevanti inadempimenti,

 

Di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato preventivo.

 

Presso il Ministero della giustizia sarà istituito un albo di soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione. In quest’ottica, sarà rivisto il ruolo dell’attestatore nei concordati preventivi.

 

Il tema della celerità viene ripreso ancora nella volontà di ridurre la durata delle procedure concorsuali; viene inoltre definita la volontà di contenere i costi delle procedure anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione.

 

Ampio spazio viene dato ad assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza dovrà risultare ampliata.

 

Questi, sinteticamente descritti, sono i Principi Generali della riforma.

 

I successivi quindici punti annunciano novità importanti, quali, per citarne alcune, la gestione unitaria dell’insolvenza per le diverse società appartenenti ad un gruppo, ferma restando la separazione della masse attive e passive; l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione; l’introduzione di incentivi e misure protettive per l’imprenditore finalizzate a favorire il ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi onde evitare la ritardata emersione dello stato di dissesto; la creazione di un mercato unico nazionale per accelerare e semplificare la vendita dei beni delle procedure concorsuali ed esecutive; l’introduzione di agevolazioni per l’accesso al credito alle imprese, in particolare per quelle di piccole dimensioni, attraverso l’introduzione di forme di garanzia mobiliare non possessoria, che consenta all’impresa l’utilizzazione dell’asset per il processo produttivo ovvero di disporne trasferendo la prelazione sul corrispettivo ricavato dalla vendita.

 

Sarà investito delle novità anche il Codice civile a seguito delle novità dell’estensione dell’obbligo di ricorso al sindaco unico per le Srl e del dovere dell’imprenditore di creare assetti organizzativi adeguati per consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

 

Quanto riportato nel Disegno di Legge lascia ben sperare sia i professionisti che lavorano per la risoluzione della crisi, sia i creditori. La rapida emersione dello stato di dissesto potrà infatti portare benefici a tutti i soggetti che si interfacciano con le situazioni di difficoltà, prima di tutti agli stessi imprenditori.

Il nuovo anno si aprirà dunque sotto i migliori auspici.

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